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Pomigliano d’Arco. In vigore le targhe alterne: ecco chi può circolare

Pomigliano d’Arco. In vigore le targhe alterne: ecco chi può circolare

Da Lunedì 24 settembre sarà in vigore il provvedimento di limitazione del traffico cittadino (Targhe alterne).

 Pomigliano d’Arco – I dati scientifici dimostrano inequivocabilmente il rapporto tra polveri sottili e gravi malattie polmonari. Fino al mese di settembre 2018 il Comune di Pomigliano d’Arco ha sforato già 69 volte.
Pertanto, pur consapevole dei disagi che il provvedimento di limitazione del traffico (targhe alterne) arrecherà, l’amministrazione comunale, di concerto con le associazioni dei commercianti, è stata costretta ad adottare tale drastica misura delle targhe alterne.
Gli autoveicoli con targa pari potranno circolare nei giorni pari del calendario (2, 4, 6, 8, etc.) mentre le auto con targhe dispari potranno circolare nei giorni dispari del calendario (1, 3, 5, 7, 9, etc.).

Si fa riferimento all’ultimo numero della targa

L’orario in cui è valida la limitazione è il seguente

dal Lunedì al Venerdì:
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00
il Sabato e la Domenica:
dalle 10.00 alle 20.00.
Sono esentate dal provvedimento le seguenti strade: Via M. Leone; Via Roma; Via Nazionale delle Puglie; Via E. Berlinguer;Via dei Romani;Via Madonna dell’Arco; Via Cimitero.
Le strade interessate via Pomigliano; Via Gandhi; Via Vesuviana; Via Passariello da Via L. da Vinci a Castello di Cisterna ;Via Principe di Piemonte, onde consentire il transito di attraversamento da parte dei veicoli dei comuni confinanti.
L’inosservanza delle misure sarà punita con una sanzione pecuniaria di € 85,00

Sono previste deroghe ed eccezioni?

a) Velocipedi e veicoli elettrici ad emissione nulla;
b) Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, con invalido a bordo;
c) Le ambulanze;
d) Gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
e) I veicoli delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, militari, i veicoli di servizio dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali;
f) I veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
g) Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza;
h) Gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici;
i) Gli autoveicoli, i motoveicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
j) Gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo;
k) Gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;

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